Cosa è e cosa fa

Cosa è la RSU

RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. E’ un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato.
La normativa fondamentale di riferimento è l’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale” del 7 agosto 1998.
La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni. Sono inoltre previsti, art. 7 dell’Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima del termine.

Come si eleggono i rappresentanti dei lavoratori

La RSU si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate principalmente dall’Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori. In caso contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. È questo il primo passo della sua legittimazione.
I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti.

Che ruolo svolge

I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto.
Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.
Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.
La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.

Cosa contratta

Il contratto integrativo nelle università, come previsto dal contratto nazionale 2006/2009, disciplina diverse materie che hanno una importante ricaduta su vari aspetti dell’organizzazione degli atenei.

Risorse
Stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse per le progressioni economiche, la produttività collettiva ed individuale, le indennità specifiche e gli incarichi, i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari.

Retribuzione, incentivi e indennità
Il contratto integrativo stabilisce i criteri generali in base ai quali:

  • si costruiscono i sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa:
  • si incrementa la produttività per il miglioramento della qualità del servizio, e si sceglie il personale da adibire ad eventuali programmi specifici, evitando favoritismi e prevaricazioni;
  • si stabiliscono i criteri ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria;
  • si corrispondono compensi per condizioni di lavoro disagiate o a rischio;
  • si corrisponde l’indennità di responsabilità al personale delle categorie B, C, e D e si verificano i criteri di attribuzione del fondo degli EP.

Orario di lavoro
Il contratto integrativo, nel quadro delle disposizioni contenute nel CCNL stabilisce:

  • i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;

Valorizzazione professionale
Il contratto integrativo emana le linee di indirizzo e i criteri per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale.
Si occupa anche delle implicazioni di innovazioni tecnologiche e negli assetti organizzativi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti.

Organizzazione del lavoro, mobilità e trasformazione rapporti di lavoro
Il contratto integrativo stabilisce:

  • i criteri generali per la mobilità in caso di trasferimento d’ufficio in sedi diverse;
  • le priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
  • le forme di copertura assicurativa del personale e delle attrezzature utilizzate nel telelavoro.

Ambiente di lavoro e facilitazioni
Il contratto integrativo stabilisce:

  • programmi per l’attuazione delle pari opportunità sul lavoro;
  • le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, gli interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • le linee di indirizzo e i criteri per facilitare l’attività dei dipendenti disabili e controlla l’applicazione della normativa in materia.
  • i criteri generali per l’istituzione e la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale.